La legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione al decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023), differisce al 15 marzo 2024 i termini di pagamento integrale delle rate della definizione agevolata (Rottamazione quater) da corrispondere nel 2023 e della rata in scadenza lo scorso 28 febbraio 2024.
E’ quanto disposto dal nuovo articolo 3-bis del D.L. n. 215/2023 che consente ai soggetti interessati di mantenere i benefici della definizione agevolata (art. 1, comma 232, L. n. 197/2022) in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è dilazionato il piano di pagamento.
Pertanto, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla L. n. 191/2023, nonché la terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024, si considerano tempestivi se effettuati entro il 15 marzo 2024.
Considerata dalla norma in esame la tolleranza di cinque giorni per adempiere, il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 20 marzo 2024.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Restano confermate le scadenze delle restanti rate del 2024 che andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano di rateazione.
Il differimento del termine al 15 marzo 2024 (ovvero 20 marzo 2024) si applica anche ai soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati (art. 1, comma 1, del D.L. n. 61/2023) relativamente al pagamento delle prime due rate scadute il 31 gennaio 2024 e il 28 febbraio 2024.
Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.



