Il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili, eccezion fatta per quelli costituenti l’abitazione principale o assimilata.
Con beni immobili imponibili si intendono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, per ciascuno dei quali sono definite differenti modalità di determinazione della base imponibile.
Soggetti passivi
I soggetti passivi sono i possessori dell’immobile, ovvero il proprietario e il titolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ma anche i soggetti non titolari di un diritto reale (il locatario finanziario dell’immobile concesso in leasing, il concessionario di aree demaniali, il genitore assegnatario dell’ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice).
In presenza di più soggetti passivi riferiti allo stesso immobile, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, inoltre, nell’applicazione dell’imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi per ogni singola quota.
Terreni agricoli
I terreni agricoli risultano essere esenti dall’IMU, riepilogandone le esenzioni troviamo: i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori, i terreni a destinazione agrosilvopastorale, i terreni situati in aree montane o collinari, e i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. In questo ultimo caso, si precisa che l’esenzione spetta unicamente ai CD e agli IAP che conducono direttamente il fondo, anche se in modalità associata.
L’esenzione per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP si estende anche ai soci di società di persone esercenti attività agricola (in possesso di qualifica CD o IAP), ai familiari coadiuvanti del CD (appartenenti allo stesso nucleo familiare e iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD) e ai pensionati CD e IAP che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Immobili esenti
Sono altresì esenti:
- Gli immobili posseduti dallo Stato
- I fabbricati classificabili nelle categorie catastali (da E/1 a E/9)
- I fabbricati destinati ad usi culturali
- I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri
- Gli immobili posseduti destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto
- Gli immobili occupati abusivamente
Per beneficiare dell’esenzione IMU occorre un requisito soggettivo (il soggetto passivo deve qualificarsi come “ente non commerciale”) e un requisito oggettivo (l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali). Inoltre gli immobili dell’ente non commerciale devono essere “posseduti” e “utilizzati”.
L’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi, non utilizzabili né disponibili, prevede che sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria o iniziata un’azione giudiziaria penale. L’esenzione va circoscritta al periodo dell’anno durante il quale si è protratta l’occupazione abusiva, può interessare, oltre ai fabbricati, anche i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
A tal proposito, nei nuovi modelli IMU/IMPi e IMU ENC è stata inserita un’apposita sezione da compilare per dichiarare l’acquisto o la perdita dei requisiti dell’esenzione per gli immobili occupati (se relative all’anno 2023, andranno indicate nelle comunicazioni da presentare entro lunedì 01.07.2024).
Sono inoltre esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, gli immobili situati in territori colpiti da alcune calamità naturali e beni deliberati dai Comuni, come immobili dati in comodato gratuito al Comune, esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico, istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona.
Abitazione principale
Non sono soggetti all’IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze (salvo che si tratti di immobili censiti nelle categorie catastali “di lusso” A/1, A/8 o A/9).
Per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il possessore allo stesso tempo vi abbia residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.
Ai fini IMU si classificano come “pertinenze dell’abitazione principale” esclusivamente unità immobiliari classificate come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), C/6 (autorimessa o posto auto) e C/7 (tettoria). Occorre poi che il proprietario dell’immobile principale coincida con quello della pertinenza.
Termini di versamento dell’IMU
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:
- La prima, con scadenza lunedì 06.2024, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
- La seconda, con scadenza il 12.2024, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto deliberato per l’anno in corso.
Il contribuente può, tuttavia, decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.
Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.



