BONUS VERDE: DETRAZIONE SPESE

aree verdi
Bonus verde

Il “Bonus verde” prevede una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il proprietario recupera i costi per l’intervento sotto forma di detrazione annuale sull’Irpef da versare. Tale agevolazione si applica sulla dichiarazione dei redditi e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo (con un limite di spesa di 5.000 euro, fino a un massimo di 1.800 euro “per ogni unità immobiliare ad uso abitativo”).

È agevolabile la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, nel qual caso si tratti di un intervento innovativo di sistemazione a verde permanente.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.

Nel caso di immobili adibiti promiscuamente, sia come attività commerciale sia per l’esercizio di una professione, la detrazione sarà ridotta della metà, ovvero del 18%, sempre entro i limiti.

La detrazione non spetta invece per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria di giardini preesistenti non connessa ad alcun intervento innovativo o modificativo, alle spese per la “sistemazione a verde” di immobili in fase di costruzione, e per i lavori in economia.
Sono inoltre esclusi da questo beneficio gli immobili con una destinazione diversa da quella abitativa (uffici e negozi), .

Soggetti beneficiari del “Bonus verde”

Il “Bonus verde” è dedicato alle persone fisiche che abbiano sostenuto le spese sugli immobili rispetto ai quali siano proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti, o che detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo (comodatario e locatario).
Ne possono fruire anche gli imprenditori individuali, purché gli immobili in questione non rientrino tra i beni strumentali o merce.
Infine, sono beneficiari della detrazione anche:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (che dev’essere quello in cui si svolge la convivenza);
  • Il coniuge separato, se assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Il convivente;
  • Il promissario acquirente se immesso nel possesso del bene, se ne abbia registrato il contratto preliminare e se ne sostiene effettivamente i costi.

Nel caso di vendita di un’unità immobiliare su cui sono stati eseguiti dei lavori, la detrazione in parte o totalmente non utilizzata, viene trasferita al nuovo proprietario o a chi lo supplisce nell’immobile.
Inoltre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette interamente all’erede che conserva la detenzione dell’unità immobiliare.

Il “limite” precedentemente citato, è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, pertanto, al proprietario, o titolare di diritto, che esegue gli interventi su più unità immobiliari “il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte”.


Spese sostenute su parti comuni: condomini

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, per le quali, nel limite della quota imputabile ed effettivamente versata, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, spetta al singolo condòmino.
Se il condomino effettua lavori sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione sia sulle spese sostenuto sul proprio immobile sia sulla parte di competenza delle spese condominiali.


Modalità operative

Per conseguire il “Bonus verde” è necessario che la ditta esecutrice certifichi l’intervento tramite fattura o ricevuta fiscale valida, il beneficiario deve inoltre attestare l’importo totale delle spese sostenute e portate in detrazione, tramite un’autocertificazione.

Non è possibile, convertire la detrazione IRPEF in “sconto in fattura o cessione del credito”. Pertanto, il modo per usufruire dell’agevolazione fiscale in questione è detrazione diretta dall’imponibile Irpef “senza la facoltà di cedere il credito maturato a banche o altre aziende, né richiedere lo sconto in fattura alla ditta esecutrice dei lavori o al fornitore”.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti che ne consentano la tracciabilità, e dovranno indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario e la descrizione dell’intervento.

Nel caso di condomini, l’amministratore è tenuto a presentare una dichiarazione di attestazione dell’adempimento degli obblighi di legge.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che il bonus verde risulta cumulabile con diversi tipi di agevolazioni e bonus, come il bonus casa, il Superbonus o il bonus acqua.

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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