Blocco utilizzo crediti – industria 4.0

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BLOCCO UTILIZZO CREDITI – INDUSTRIA 4.0

Con risoluzione 19/E del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle imprese che hanno usufruito o che intendono usufruire dei crediti d’imposta per gli investimenti 4.0.
Per l’attuazione delle nuove comunicazioni, si attende l’approvazione di uno specifico decreto direttoriale.

Obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per i nuovi investimenti dal 30 marzo 2024

Comunicazione preventiva
Per poter fruire dei crediti d’imposta per i seguenti nuovi investimenti in:

  • beni strumentali nuovi 4.0 (di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/200);
  • attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (di cui all’articolo 1, commi 200, 201, 202, della legge 160/2019);
  • attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 (di cui ai commi 203, quarto periodo, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019);
  • attività di transizione ecologica (di cui ai 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019);

le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti da effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Comunicazione a consuntivo

La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Obbligo di comunicazione consuntiva per gli investimenti dal 1° gennaio al 29 marzo 2024

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti dovrà essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Obbligo di comunicazione per gli investimenti relativi al 2023 prima di utilizzare il credito

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, materiali e immateriali (di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 178/2020), relativi all’anno 2023, la comprensibilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla trasmissione di una specifica comunicazione.

Codici Tributo interessati dal blocco

La risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, ha previsto che, in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 39/2024, nelle more dell’adozione del decreto direttoriale del MIMIT, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei seguenti tributi:

TributoDescrizioneAnno riferimento
6936Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/20202023 o 2024
6937Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/20202023 o 2024
6938Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., L. 160/20192024
6939Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 20202024
6940Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 20202024

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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