Le novità del DL Milleproroghe convertito in Legge n.18/2024, entrate in vigore il 29 Febbraio 2024 (seconda parte)
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n.18 del 23 febbraio 2024, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti e le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio Vediamo di seguito le principali novità anche rispetto al testo originario.
Proroga atti di recupero aiuti di Stato e aiuti De minimis
Con l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:
- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
- oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Bonus PMI
L’art. 3, c. 4 bis proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta istituito dall’art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017 per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei
Bonus Psicologo
Viene incrementato di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa per il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, il cosiddetto “bonus psicologo”.
Rottamazione quater
E’ stato differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della cd. “rottamazione quater”, di cui all’art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo massimo di 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.
Assunzione di persone disabili
Viene differito dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.
Irpef agricola
E’ stata prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall’art. 1, c. 44, L. 232/2016.
Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure:
a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento;
b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%;
c) oltre € 15.000 al 100%.
Per individuare gli scaglioni di riferimento per l’esenzione, e dunque l’eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:
- rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell’80% (non si applica invece l’ulteriore rivalutazione del 30%);
- sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.
Contratti a termine nel settore privato
E’ stata estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.
Responsabilità erariale
Con il nuovo comma 5-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, il Legislatore ha disposto la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 della previsione di cui all’art. 21 del decreto “Semplificazioni”, n. 76 del 2020 (Scudo erariale), che limita le contestazioni e la responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e privati per danno erariale, ossia quando viene causata una perdita di denaro o beni allo Stato, ai soli casi di dolo, cioè di volontà nel procurare il danno, escludendo la colpa grave dei funzionari pubblici.
Assemblee a distanza per Società, associazioni e Fondazioni
L’art. 3, comma 12 duodecies, proroga al 30 aprile 2024 l’efficacia delle disposizioni che consentono lo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.
Sarà dunque possibile, in deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee “tenute” fino al 30 aprile 2024:
- svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- consentire, nelle srl, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato.
Va comunque rilevato che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.
Semplificazioni per installazione impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali
L’articolo 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL, che modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).
Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti:
- gli impianti devono essere: – realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; – di potenza non superiore a 000 chilowatt picco(kWp); – finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.



