Le novità del DL Milleproroghe

Decreto_Milleproroghe

Le novità del DL Milleproroghe convertito in Legge n.18/2024, entrate in vigore il 29 Febbraio 2024 (prima parte)

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n.18 del 23 febbraio 2024, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. Decreto Milleproroghe) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti e le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio Vediamo di seguito le principali novità anche rispetto al testo originario.

Prestazioni sanitarie: divieto di fatturazione elettronica

L’art. 3 co. 3 del DL 215/2023, rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Il divieto, già previsto per gli anni dal 2019 al 2023, opera:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis 2 del DL 135/2018).
Acquisto prima casa da parte di Under 36

E’ stato anche introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024.

Si introduce un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art. 64 co. 6 – 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Disposizioni relative al lavoro sportivo

E’ stato prorogato dal 30.01.2024 al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione delle riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023.

E’ differito al 30.06.2024 anche il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale.

Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall’applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall’art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300. 

Ravvedimento operoso speciale: estensione all’anno 2022

Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate (non possono essere ravvedute le dichiarazioni omesse) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

  • le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
  • le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.

Occorre entro il 31.03.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.
I versamenti potranno essere effettuati anche in 4 rate di pari importo, scadenti:

  • il 31.3.2024;
  • il 30.6.2024;
  • il 30.9.2024;
  • il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

Va rilevato che secondo il dato normativo, l’“estensione” del ravvedimento speciale dovrebbe riguardare le sole violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti per cui rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

Esclusione Iva per gli Enti Associativi: proroga

E’ stata prorogata dal 1 Luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono gli enti del Terzo settore.

Le modifiche sono recate dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, il quale stabilisce che alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, quali le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici, saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta.

Fino la 31.12.2024 restano, pertanto, ancora escluse da IVA, nel rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
  • le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

Dall’1.1.2025, cesserà l’esclusione da Iva delle operazioni sopra menzionate ma saranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all’interno dell’art. 10 del DPR 633/72. In particolare per:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

 

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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