Diritto camerale annuale: importi dovuti per il 2024

Diritto_camerale_annuale_2024

Con nota n.383421, pubblicata il 20 dicembre 2023, il Ministero dello Sviluppo economico conferma anche per il 2024 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.
Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2024 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20%, applicabili dalle singole Camere di Commercio per il triennio 2023-2025, disposta dal DM 23 febbraio 2023.
Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

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