Previdenza complementare

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CONTRIBUTI A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Tuir stabilisce la deducibilità del reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Il comma 6 prevede un superamento temporaneo di questo limite: ai lavoratori di prima occupazione, è consentito dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui, una deduzione totale per anno fino a 7.746,86 euro l’anno.  

Deducibilità dei contributi

La legislazione prevede la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione nei seguenti limiti:

  • Se si aderisce a una forma di previdenza complementare si possono dedurre fiscalmente i contributi versati fino a 5.164,57 euro annui;
  • Fino allo stesso limite di 5.164,57 euro si possono dedurre anche i contributi pagati per la pensione integrativa di un familiare a carico.

Alla luce della normativa riportata, la disciplina in argomento istituisce, per i lavoratori di prima occupazione:

  • Una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità;
  • Una seconda fase in cui il plafond accumulato può essere utilizzato, dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui, per il totale massimo di 7.746,86 euro.
Lavoratori di prima occupazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31.12.2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

L’adesione alla previdenza complementare va riferita a forme che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia, poiché l’applicazione della norma presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Contributi a forme di previdenza complementari a favore di familiari a carico

Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità differita del lavoratore di prima occupazione, il contribuente deve tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l’adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche di quelli versati sulle posizioni previdenziali di familiari a carino.

Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati:

  • Per la partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023;
  • Per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei famigliari a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. 

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

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