Il Ministero del Turismo annuncia l’entrata in funzione del portale telematico per l’assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), istituita con l’obiettivo di raccogliere i codici identificativi delle strutture.
Codice identificativo nazionale (CIN)
Dal 2 novembre 2024 saranno operativi gli obblighi relativi al CIN e alle dotazioni di sicurezza. Obbligo che riguarda le unità immobiliari ad uso abitativo destinate ai contratti di locazione con finalità turistiche o alle locazioni brevi, e le strutture turistico-ricettive alberghiere e extralberghiere.
Questo nuovo codice ha lo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la sicurezza del territorio, facilitando il contrasto alle forme irregolari di ospitalità.
Ricodificazione del CIN
Nel caso l’unità sia già dotata di Codice identificativo locale, l’ente territoriale dovrà ricodificare automaticamente come CIN tale codice, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito al Ministero del Turismo, a cui poi verrà trasmesso il nuovo codice con annessi dati catastali dell’unità e attestazione dei requisiti di sicurezza.
Questa ricodificazione e trasmissione deve avvenire entro il 2 dicembre 2024 per i codici assegnati prima del 2 novembre 2024, in tutto gli altri casi il termine è fissato entro 7 giorni dall’attribuzione del codice.
Assegnazione del CIN
Per chi non ha ancora un codice, sarà necessario presentarne domanda tramite il portale del Ministero del Turismo, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come l’installazione di rilevatori di gas e estintori.
Da osservare inoltre che il portale ministeriale consente l’interoperabilità delle banche dati locali, ma non l’inserimento ex novo di un immobile. Ciò implica che se l’unità non è mai stata caricata sulla banca dati regionale, sarà necessario procedere al caricamento e solo in un secondo momento si potrà procedere alla richiesta del CIN.
Termini per la presentazione dell’istanza
La richiesta del CIN deve essere effettuata in specifici casi:
- Se la Regione o Provincia autonoma non ha attribuito il codice regionale o provinciale: l’interessato dovrà presentare l’istanza entro 10 giorni dalla scadenza prevista dalla normativa locale.
- Se non è avvenuta la ricodificazione e la trasmissione dei dati: la tempistica è differente a seconda della situazione:
- Chi ha già un codice regionale o provinciale deve fare richiesta entro 60 giorni dal 2 novembre 2024, quindi entro il 1° gennaio 2025.
- Chi ottiene un codice dopo il 2 novembre 2024 deve presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di assegnazione.
Obbligo d’esposizione
Il CIN deve essere obbligatoriamente esposto all’esterno dello stabile (assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici) e indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato (obbligo che grava sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici).
Sanzioni
Il mancato possesso di alcuni requisiti portano a diverse sanzioni.
Mancato possesso del CIN:
- Sanzione: da 800,00 a 8.000,00 euro
Mancata esposizione o indicazione del CIN:
- Sanzione: da 500,00 a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell’annuncio irregolare
Assenza dei requisiti di sicurezza
- Sanzione: da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata
- Nota: queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalla normativa statale o regionale in materia di sicurezza
È importante notare che le sanzioni descritte non si applicano nel caso in cui i fatti siano già sanzionati dalla normativa regionale.
OBBLIGO DI SCIA
Tra gli obblighi che prenderanno il via il 2 novembre 2024, figura anche la previsione secondo cui, chiunque eserciti attività di locazione in forma imprenditoriale, sarà soggetto all’obbligo di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge l’attività.
La mancata presentazione della SCIA comporta una sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro.
Controlli e sanzioni
Le funzioni di controllo, verifica e applicazione delle sanzioni sono di competenza del Comune in cui è ubicata la struttura o l’unità immobiliare.
Tali funzioni vengono esercitate attraverso gli organi di polizia locale.
Misure di contrasto all’evasione
Per contrastare l’evasione nel settore, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettueranno analisi di rischio su unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.
Importante ricordare che le informazioni contenute nella banca dati saranno rese disponibili all’Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.
Aspetti da chiarire
Alcuni punti della nuova disciplina sono però ancora ingarbugliati. Come il caso delle locazioni già svolte in forma imprenditoriale entro il 2 novembre 2024, ma per le quali bastava finora il semplice possesso del codice identificativo regionale. Per questi non è chiaro se occorra presentare la nuova SCIA, dal momento che l’attività risulta già iscritta presso la Camera di Commercio.
Si pensi inoltre alle strutture turistico-ricettive la cui attività risulta iniziata prima dell’entrata in vigore della SCIA. Non è chiaro se anche per esse si applicherà l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività o se risulterà sufficiente quanto a suo tempo comunicato in CCIAA.
Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.



