Il ravvedimento speciale rappresenta un’importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale relativamente alle annualità dal 2018 al 2022. Questa misura è strettamente correlata all’adesione al concordato preventivo biennale, offrendo vantaggi significativi ai contribuenti che decidono di aderire.
Soggetti interessati
Possono beneficiare del ravvedimento speciale coloro che, entro il 31 ottobre 2024, aderiscono al concordato preventivo biennale, e che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
È importante notare che ne sono quindi esclusi:
- I soggetti con cause di esclusione da ISA, incluse quelle che comportano comunque l’obbligo di compilazione del modello (es. multiattività);
- I contribuenti nel regime forfetario.
Annualità interessate e condizioni
Il ravvedimento speciale può essere applicato per una o più annualità dal 2018 al 2022. La condizione essenziale è che per tali anni il contribuente non abbia avuto cause di esclusione da ISA.
Considerazioni speciali per gli anni 2020 e 2021
In considerazione dell’impatto della pandemia COVID-19, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 si vedono applicate le stesse percentuali previste per gli anni 2018 – 2019 – 2022, ridotte però del 30%.
Vero che, per questi anni, erano in vigore cause di esclusione da ISA per specifiche attività o in caso di calo dei ricavi superiore al 33% rispetto al 2019. I soggetti che rientravano in queste casistiche sono esclusi dal ravvedimento speciale per tali annualità.
Calcolo della base imponibile
La base imponibile per l’imposta sostitutiva si calcola come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e l’incremento di tale reddito, calcolato in percentuale variabile in base al punteggio ISA:
- 5% con ISA pari a 10;
- 10% con ISA tra 8 e 9,99;
- 20% con ISA tra 6 e 7,99;
- 30% con ISA tra 4 e 5,99;
- 40% con ISA tra 3 e 3,99;
- 50% con ISA inferiore a 3.
Aliquote dell’imposta sostitutiva
Dopo aver calcolato la base imponibile, si applica l’imposta sostitutiva con aliquote differenziate in base al punteggio ISA e all’anno fiscale di riferimento.
Imposta sostitutiva per imposte sui redditi e relative addizionali:
Per le annualità 2018, 2019 e 2022:
- Aliquota del 10% per punteggio ISA pari o superiore a 8
- Aliquota del 12% per punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
- Aliquota del 15% per punteggio ISA inferiore a 6
Per le annualità 2020 e 2021 (considerando la riduzione del 30%):
- Aliquota del 7% per punteggio ISA pari o superiore a 8
- Aliquota dell’8,4% per punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
- Aliquota del 10,5% per punteggio ISA inferiore a 6
Imposta Sostitutiva ai fini IRAP:
- Per le annualità 2018, 2019 e 2022: aliquota del 3,9% per tutti i contribuenti
- Per le annualità 2020 e 2021: aliquota del 2,73% per tutti i contribuenti (considerando la riduzione del 30%)
Queste aliquote si applicano alla base imponibile forfetizzata calcolata secondo i criteri esposti nel paragrafo precedente. È importante notare come le aliquote siano più favorevoli per i contribuenti con punteggi ISA più elevati, incentivando così la conformità fiscale.
Importo minimo e modalità di versamento
L’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento.
Le opzioni di pagamento sono:
- Versamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2025;
- Rateizzazione in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con interessi legali decorrenti dal 31 marzo 2025.
Il mancato pagamento di una rata, diversa dalla prima, non comporta la decadenza, se effettuato entro il termine della rata successiva. Non sono previsti rimborsi in caso di decadenza dalla rateizzazione.
Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento (unico o prima rata) avviene dopo la notifica di verbali di constatazione, atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti e, per il solo 2018, se tali notifiche sono avvenute entro la data di conversione del decreto-legge “Omnibus”.
Effetti del ravvedimento speciale
Per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, per i soggetti che aderiscono al ravvedimento, non sono possibili rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo casi specifici (es. decadenza dal concordato, provvedimenti penali).
Sanzioni accessorie per i non aderenti
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato e al conseguente “ravvedimento speciale” le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte del 50% (da applicare per gli anni dal 2018 al 2025).
Le sanzioni accessorie includono interdizioni da cariche societarie, esclusione da partecipazione a bandi pubblici, e sospensioni di licenze o attività.
Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.



