PER IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL VIES

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L’iscrizione al VIES costituisce condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.

Soggetti obbligati all’iscrizione al VIES  
Si ricorda che, sono tenuti all’iscrizione al VIES i soggetti passivi:

  • Che intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni
  • Che intendono fornire prestazioni di servizi intra-UE rilevanti ai fini IVA nel Paese di destinazione
  • Non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente
  • Inoltre, in presenza di specifiche condizioni (art. 38 co. 5 lett. C) e 6 del DL 331/93):
    • I produttori agricoli in regime di esonero
    • Gli enti non commerciali non identificati ai fini IVA
    • I soggetti in regime forfettario

Se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA e dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia.

Risposta interpello n.230 del 1° marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate si è espressa, in sede di interpello, sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario UE in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro. La questione affrontata riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell’UE.

La società italiana ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie (che considera cessioni non imponibili anche “le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea”), ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza.
Si rammenta che per vendite a distanza intracomunitarie di beni, si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:

  • Di persone fisiche non soggetti d’imposta
  • Di organismi internazionali e consolari
  • Con esclusione dei beni soggetti ad accisa

Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa rientrano:

  • I soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione
  • I soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli
  • I soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d’occasione
  • Gli enti non soggetti passivi

Clienti consumer 

Le vendite a distanza sono rilevanti ai fini IVA nel Paese Ue in cui è stabilito il cliente “consumer” e possono essere gestite con due modalità differenti, ossia:

  • Identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato
  • Identificandosi tramite lo sportello OSS con il quale è possibile liquidare l’imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia

Tornando al caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi Ue non iscritti al Vies, la mancata iscrizione al VIES non può far assumere al cessionario lo status di “consumer”, con conseguente necessità di applicare l’imposta in Italia.

La comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità, mentre la valenza sostanziale dell’iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d’imposta.

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

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