CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – NOVITÀ CORRETTIVE

Concordato preventivo biennale

Col DLgs. correttivo 108/2024 sono state introdotte diverse modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.

Da ricordare che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.10.2024, mentre dall’anno prossimo la scadenza si sposta al 31 luglio.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano:

  • La riformulazione delle condizioni di accesso e delle cause di cessazione e decadenza del concordato.
  • I nuovi componenti reddituali non coinvolti nel calcolo del reddito di lavoro autonomo o di impresa.
  • La nuova modalità di calcolo degli acconti d’imposta.
  • L’imposta sostitutiva per chi aderisce al concordato.
  • Le tempistiche di rilascio dei software per il calcolo della proposta, posticipato dal 1° al 15 aprile, a decorrere dall’anno 2025. 


Debiti tributari e contributivi

Il concordato non può essere applicabile se il contribuente ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Quindi tutti i debiti che risultano definitivi nel periodo d’imposta precedente all’applicazione (2023), anche se riferiti a periodi pregressi, precludono l’adesione al concordato.

Se tuttavia, entro il termine per l’accettazione, il contribuente ha estinto i citati debiti (a condizione che l’ammontare del debito residuo sia inferiore a 5.000,00 euro), l’adesione è consentita.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro.

Cause di esclusione

Sono state inserite tre nuove cause di esclusione, riservate ai contribuenti che applicano gli ISA:

  • Conseguimento, nel periodo di imposta precedente, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito.
  • Adesione, per il primo periodo di imposta oggetto di concordato, al regime forfetario.
  • Verificarsi nel primo anno d’imposta oggetto di concordato, delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento.

Reddito e valore della produzione netta rilevante

Il concordato preventivo consente la definizione biennale del reddito. Ai fini della formulazione della proposta, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ordinariamente determinati vanno rettificati delle componenti individuate, il valore così ottenuto costituisce la base su cui vengono determinati il reddito e il valore della produzione concordati.

Il reddito d’impresa viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle disposizioni per i soggetti IRPEF, per le imprese in contabilità semplificata e per i soggetti IRES.

Il reddito d’impresa oggetto di concordato, oltre che quello di lavoro autonomo, non tengono conto di: 

  • Plusvalenze realizzate
  • Sopravvenienze attive
  • Minusvalenze e sopravvenienze passive
  • Utili o perdite derivanti da partecipazioni

A seguito delle citate variazioni, il reddito risultante è ridotto delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti.

Col DLgs. 108/2024 le perdite su crediti diventano un componente da non considerare ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Vengono inoltre inseriti, tra utili e perdite non rilevanti ai fini del concordato, anche quelli derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza.

Acconti

Per i periodi di imposta in cui il concordato è efficace, gli acconti relativi a imposte dirette, IRAP e all’imposta sostitutiva del regime forfetario vengono calcolati applicando le regole ordinarie. È stata garantita la possibilità di utilizzare il metodo storico di calcolo degli acconti per il primo periodo d’imposta di adesione, con applicazione di una maggiorazione.

Acconti IRPEF/IRES:         Per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (“metodo storico”), va aggiunta una maggiorazione del 10% della differenza tra il reddito concordato e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente.

Acconto IRAP:   Per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto IRAP è determinato col metodo storico, va aggiunta una maggiorazione del 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente.

Acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario:   Per il primo anno di adesione al concordato, i contribuenti in regime forfetario devono aggiungere all’importo dell’acconto determinato col metodo storico una maggiorazione del 10% (oppure del 3% nel caso di nuova attività) della differenza tra il reddito concordato e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente.

Queste maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, il 2.12.2024, utilizzando specifici codici tributo creati ad hoc.

Acconto delle imposte: In caso di calcolo dell’acconto in base all’imposta relativa al periodo in corso se l’acconto è versato in due rate: la prima è calcolata secondo le regole ordinarie, la seconda è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato con la prima rata.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

Per rendere più appetibile il concordato preventivo è previsto un sistema di tassazione sostitutivo opzionale, che non si estende all’IRAP, e che dovrà quindi essere determinata con modalità ordinarie, non potendo beneficiare di aliquote agevolate.

La base imponibile è pari alla differenza tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale relativo al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato.

  • Per i contribuenti con ISA 8, 9 o 10 l’aliquota è pari al 10%
  • Per i contribuenti con ISA 6 o 7 l’aliquota è pari al 12%
  • Per i contribuenti con ISA 5 o inferiore l’aliquota è pari al 15%

Per quanto riguarda invece i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L’imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta entro il 30.06.2025, o nei 30 giorni successivi, con una maggiorazione dello 0,4%.

Cause di cessazione o decadenza

Col DLgs. 108/2024 sono state introdotte ulteriori cause di cessazione e decadenza del concordato.

Per quanto riguarda le cause di cessazione sono state introdotte: l’adesione al regime forfetario, l’effettuazione di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale, la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore a 7.746.853,50 euro.
La cessazione è prevista anche se circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato.

Le modifiche apportate alle fattispecie che integrano le cause di decadenza sono state minime, in particolare la semplice constatazione di una violazione integrante una delle fattispecie di reato o l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di decadenza dal concordato preventivo biennale restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati. 

Lo Studio Bravo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

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